Autoscuole

Autoscuole

Le autoscuole sono scuole per l'educazione stradale, l'istruzione e la formazione dei conducenti di veicoli a motore (Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, art. 123).

Requisiti soggettivi

Per svolgere l’attività è necessario possedere i requisiti previsti dalla normativa antimafia.

L’attività non può essere svolta dai delinquenti abituali, professionali o per tendenza e da coloro che sono sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dal Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, art. 120, com. 1.

L’attività può essere esercitata da chi abbia compiuto 21 anni, risulti di buona condotta e sia in possesso di adeguata capacità finanziaria, di diploma di istruzione di secondo grado e di abilitazione quale insegnante di teoria o istruttore di guida con almeno un'esperienza biennale, maturata negli ultimi cinque anni.

Per le persone giuridiche i requisiti richiesti, ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere posseduta dalla persona giuridica, sono richiesti al legale rappresentante.

Requisiti oggettivi

I locali dove si svolge l’attività devono avere una destinazione d’uso compatibile con quella prevista dal piano urbanistico comunale.

Devono essere rispettate le norme e le prescrizioni specifiche dell’attività, per esempio quelle in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria.

L'autoscuola deve possedere un'adeguata attrezzatura tecnica e didattica. La dotazione per le esercitazioni di guida e gli esami deve comprendere veicoli corrispondenti alle categorie di patente per le quali l’autoscuola è autorizzata e deve essere di proprietà dell’impresa.

Approfondimenti

Centri di istruzione automobilistica

Più scuole autorizzate possono consorziarsi e costituire un centro di istruzione automobilistica cui demandare, integralmente o parzialmente, la formazione dei conducenti per il conseguimento delle patenti e dei documenti di abilitazione e di qualificazione professionale. In questo caso le dotazioni complessive, in personale e in attrezzature, delle singole autoscuole consorziate possono essere adeguatamente ridotte (Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, art. 123, comma 7).

Apertura di ulteriori sedi

Nel caso di apertura di ulteriori sedi, per ciascuna deve essere dimostrato il possesso di tutti i requisiti prescritti, ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere dimostrata per una sola sede, e deve essere preposto un responsabile didattico in possesso dei requisiti previsto dal Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285, art. 123, com. 5, ad eccezione della capacità finanziaria.

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Ultimo aggiornamento: 27/06/2024 13:41.29