Licenza di agibilità per attività di pubblico spettacolo

Licenza di agibilità per attività di pubblico spettacolo

L'autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio (Regio Decreto 06/05/1940, n. 635, art. 141 per l'applicazione del Regio Decreto 18/06/1931, n. 773, art. 80 "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza").

Quando la commissione comunale non è istituita o le sue funzioni non sono esercitate in forma associata interviene la commissione provinciale di vigilanza (Regio Decreto 06/05/1940, n. 635, art. 142).

Approfondimenti

Campi di applicazione inclusi

La commissione di vigilanza esercita la propria attività riguardo a (Decreto ministeriale 19/08/1996): 

  • teatri (con capienza fino a 1.300 persone)
  • teatri tenda, cioè locali con copertura a tenda per spettacoli o trattenimenti (con capienza fino a 1.300 persone)
  • cinematografi (con capienza fino a 1.300 persone)
  • cinema – teatro, cioè locali destinati prevalentemente a proiezioni cinematografiche, ma attrezzati con scena per lo svolgimento di rappresentazioni teatrali e spettacoli (con capienza fino a 1.300 persone)
  • auditori e sale convegni (con capienza fino a 1.300 persone) 
  • locali di trattenimento, cioè locali destinati  ad attrazioni varie, spazi attrezzati all’interno di esercizi pubblici o spazi per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti (con capienza fino a 5.000 persone) 
  • sale da ballo, discoteche, disco-bar, night club (con capienza fino a 5.000 persone)
  • luoghi per spettacoli viaggianti (con capienza fino a 1.300 persone) 
  • parchi di divertimento (con capienza fino a 5.000 persone)
  • circhi (con capienza fino a 1.300 persone)
  • luoghi all’aperto dove l’accesso avviene a determinate condizioni oppure spazi attrezzati con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico e allestiti per spettacoli e trattenimenti (con capienza fino a 5000 persone). Tra i trattenimenti sono comprese le feste di carattere popolare con spettacoli e trattenimenti, le manifestazioni fieristiche, le competizioni sportive, automobilistiche, motociclistiche, le manifestazioni con partecipazione di veicoli per il volo di qualsiasi  genere
  • locali multiuso che solo occasionalmente sono utilizzati per attività di intrattenimento, ma di norma non ospitano attività di spettacolo e/o trattenimento (con capienza fino a 5.000 persone)
  • sale polivalenti, cioè locali per attività di spettacolo o trattenimento, ma utilizzate occasionalmente per attività diverse (con capienza fino a 5.000 persone)
  • impianti sportivi in genere con attrezzature per lo stazionamento di spettatori (con capienza fino a 5.000 persone)
  • piscine natatorie con postazioni fisse per lo stazionamento del pubblico (con capienza fino a 5.000 persone)
Campi di applicazione esclusi

Sono esclusi dal campo di attività della commissione di vigilanza (Decreto ministeriale 19/08/1996): 

  • luoghi all’aperto, come piazze e aree urbane prive di strutture per lo stazionamento o contenimento del pubblico (recinzioni, transenne, sedie, tribune, panche, ecc.) che assiste a spettacoli e manifestazioni varie (spettacolo di burattini, animazioni di piazza, narrazioni, giochi musicali, concertini, esecuzioni musicali, ecc.). Per gli artisti è consentita la presenza di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché siano installate in aree non accessibili al pubblico e opportunamente certificate
  • locali destinati esclusivamente a riunioni operative di sedi di associazioni ed enti
  • circoli privati che svolgono attività solo per i propri associati
  • pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, dove sono utilizzati strumenti musicali per l’attività di piano bar, in modo che l'esercizio non si trasformi in un locale di pubblico spettacolo e non si svolga ballo, intrattenimento o uno spettacolo che sia prevalente rispetto all'attività di somministrazione di alimenti e bevande fatto salvo il rispetto delle norme di prevenzione incendi
  • pubblici esercizi con strumenti per il “karaoke” o attività simili, installati in sale idonee e appositamente allestite fatto salvo il rispetto delle norme di prevenzione incendi
  • allestimenti temporanei (tendoni, tensostrutture, ecc.) dove il trattenimento supporta l'attività di somministrazione di alimenti e bevande e dove non sono utilizzati altre strutture come pedane, palchi, ecc.
  • manifestazioni fieristiche se sono svolte in luoghi all’aperto, come piazze e aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento e al contenimento del pubblico (recinzioni, transenne, sedie, tribune, panche, ecc.)
  • mercati, sagre e fiere comprese nel regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche e attività per la raccolta di fondi per beneficenza, dove non si svolgono attività di pubblico spettacolo o trattenimento
  • mostre ed esposizioni di prodotti, animali o rarità in luoghi pubblici privi di strutture per lo stazionamento del pubblico, fatto salvo il rispetto delle norme di prevenzione incendi
  • impianti sportivi, palestre, piscine, laghetti a pagamento per la pesca, scuole di danza o simili, privi di strutture per lo stazionamento del pubblico, fatto salvo il rispetto delle norme di prevenzione incendi
  • singole giostre dello spettacolo viaggiante che non costituiscono luna park.
Compiti della commissione di vigilanza

Le commissioni di vigilanza hanno i seguenti compiti (Regio Decreto 06/05/1940, n. 635, art. 141):

  • esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti
  • verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni
  • accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica
  • accertare, anche avvalendosi di personale tecnico di altre Amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine della iscrizione nell'elenco delle attrazioni di spettacolo viaggiante
  • controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.
Composizione della commissione comunale

La commissione di vigilanza è nominata ogni tre anni dal Sindaco competente ed è composta (Regio Decreto 06/05/1940, n. 635, art. 141-bis):

  • dal sindaco o suo delegato che la presiede
  • dal comandante del Corpo di Polizia Municipale o suo delegato
  • dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico delegato
  • dal dirigente dell'ufficio tecnico comunale o suo delegato
  • dal comandante provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato
  • da un esperto in elettrotecnica.

Alla commissione si possono aggiungere uno o più esperti in acustica o in altra disciplina tecnica, per verificare le caratteristiche tecnologiche del locale o dell’impianto.

Su loro richiesta, possono anche aggiungersi:

  • un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo
  • un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni territoriali e con comprovata e specifica qualificazione professionale.

Gli accessi della commissione sono comunicati al destinatario del provvedimento finale, che può partecipare, anche mediante proprio rappresentante, presentando memorie e documenti.

Composizione della commissione provinciale

La commissione provinciale di vigilanza è nominata ogni tre anni dal Prefetto ed è composta (Regio Decreto 06/05/1940, n. 635, art. 142):

  • dal Prefetto o dal vice prefetto con funzioni vicarie che la presiede
  • dal Questore o dal vice questore con funzioni vicarie
  • dal sindaco del comune in cui si trova o deve essere realizzato il locale o impianto o da un suo delegato
  • dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico delegato
  • da un ingegnere dell'organismo che, per disposizione regionale, svolge le funzioni del genio civile
  • dal comandante provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato
  • da un esperto in elettrotecnica.

Alla commissione si possono aggiungere uno o più esperti in acustica o in altra disciplina tecnica, per verificare le caratteristiche tecnologiche del locale o dell’impianto.

Su loro richiesta, possono anche aggiungersi:

  • un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo
  • un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni territoriali e con comprovata e specifica qualificazione professionale.

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Ultimo aggiornamento: 06/04/2023 14:13.31