Costituisce modifica all'impianto (Legge regionale 02/04/2001, n. 8, art. 6):
- sostituzione di colonnine a semplice o doppia erogazione con altri a doppia o multipla erogazione e viceversa, per prodotti già autorizzati
- aumento o diminuzione del numero di colonnine, per prodotti già autorizzati
- installazione di apparecchi accettatori di carte di credito
- cambio di destinazione delle colonnine, per prodotti già autorizzati
- cambio di destinazione dei serbatoi e conseguenti modifiche dei collegamenti meccanici, per prodotti già autorizzati
- sostituzione ed aumento del numero e/o della capacità di stoccaggio dei serbatoi e dell’olio lubrificante, per prodotti già autorizzati
- installazione di apparecchiature self-service post-pagamento, nonché di apparecchiature self-service pre-pagamento o estensione di quelle esistenti ad altri prodotti già autorizzati.
Queste modifiche possono essere realizzate previa comunicazione e successiva perizia giurata rilasciata da un tecnico abilitato, asseverante la corretta esecuzione delle modifiche (Legge regionale 02/04/2001, n. 8, art. 14 ter).
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Ultimo aggiornamento: 06/04/2023 14:13.31