Chiedere il rilascio dell'accertamento di compatibilità paesaggistica

Chiedere il rilascio dell'accertamento di compatibilità paesaggistica

Nelle aree sottoposte a vincolo ambientale ai sensi della Parte III del Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42 il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'area interessati deve presentare domanda per accertare la compatibilità paesaggistica se sono stati realizzati lavori (Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42, art. 167 e 181).

L'accertamento di compatibilità paesaggistica può essere chiesto per interventi eseguiti dopo l'apposizione del vincolo paesaggistico (accertamento di compatibilità paesaggistica ordinaria) ovvero per interventi edilizi realizzati, senza titolo, in area sottoposta a vincolo paesaggistico in epoca successiva alla loro realizzazione (accertamento di compatibilità paesaggistica postuma).

Approfondimenti

Accertamento di compatibilità paesaggistica ordinaria

L'accertamento di compatibilità paesaggistico può essere richiesto quando sono stati realizzati lavori:

  • in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non hanno causato la creazione di superfici utili o volumi oppure un aumento di quelli legittimamente realizzati
  • che hanno previsto l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica
  • comunque configurabili come interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 3).

Se la compatibilità paesaggistica è accertata, il trasgressore deve pagare una sanzione pari alla somma del maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito grazie alla trasgressione. L'importo della sanzione pecuniaria è determinato dopo una perizia di stima.

Se la compatibilità paesaggistica non è accertata, il trasgressore è  sempre tenuto alla rimessione in pristino a proprie spese.

Accertamento di compatibilità paesaggistica postuma

La realizzazione di lavori senza titolo abilitativo edilizio, in area sottoposta a vincolo paesaggistico successivamente alla loro realizzazione, non configura un illecito paesaggistico, in questo caso non si applicano le limitazioni e le sanzioni previste per l'accertamento di compatibilità paesaggistica ordinaria.

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Ultimo aggiornamento: 06/04/2023 14:13.31